Negli ultimi anni, l’istituto dei 3 giorni di permesso retribuito annuali previsti dal Contratto Collettivo Nazionale è stato esteso anche al personale scolastico precario con contratto a tempo determinato. Tuttavia, non sempre risulta chiaro come questo beneficio vada applicato per chi ha un contratto di lavoro a tempo parziale (part time).
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I chiarimenti della Redazione sul caso specifico
Una lettrice ci pone una domanda molto frequente: una docente o ATA con un contratto a 18 ore settimanali ha diritto ai 3 giorni di permesso in toto o questi vanno riproporzionati in base all’orario ridotto?
Ricordando che per i lavoratori part time verticali (che lavorano su alcuni giorni della settimana e non su tutti) i permessi vanno calcolati in proporzione alle giornate lavorate.
Vengono quindi illustrati i criteri di calcolo per determinare i giorni spettanti in base alle ore/giorni di servizio settimanali. In sintesi, chi lavora su tutti i giorni settimanali ha diritto ai 3 giorni, chi è part time può maturare una quota proporzionale in base all’orario di lavoro.
Un chiarimento utile per il personale precario
Rispondiamo con riferimento alla normativa prevista dal contratto di categoria:
- il dipendente a tempo pieno (e il lavoratore a tempo parziale di tipo orizzontale) normalmente matura 0,25 giorni al mese (3/12);
- il dipendente a tempo parziale di tipo verticale con articolazione della prestazione su 3 giorni settimanali maturerà, in presenza di un orario di lavoro distribuito su sei giorni settimanali, la metà di 0,25 e cioè 0,125 giorni mensili, per 12 mesi di servizio 1,5 giorni di permesso (0,125×12);
- nel caso di una settimana lavorativa articolata su 5 giorni, vi sarà la concentrazione della prestazione del lavoratore a tempo parziale in 3 giorni (i 3/5 di 0,25 e cioè 0,15X12= 1,8 giorni, 2 per arrotondamento).
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