L’esclusione dalla graduatoria di istituto dei beneficiari di cui al punto IV) comma 1 aer. 13 del CCNI in caso di assistenza:
- al coniuge;
2) alla parte dell’unione civile;
3) al convivente di fatto di cui all’art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 di disabile in situazione di gravità;
4) ai figli con disabilità
si applica anche in caso di patologie modificabili nel tempo (certificazione di disabilità “rivedibile”) purché la durata del riconoscimento superi il termine di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità volontaria prevista dall’O.M.
Non si applica invece in caso di assistenza al genitore disabile.
Libero Tassella SBC
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