Con la nota 1878 del 30 agosto 2013, il MIUR ha fornito le istruzioni agli uffici territoriali per il conferimento delle supplenze annuali al personale docente, educativo ed ATA. Segnaliamo le novità più rilevanti:
Tutto il personale
? Viene chiarito che si può rinunciare ad uno “spezzone” per accettare una supplenza su posto intero, di durata annuale, fino al 30 giugno o 31 agosto, la cui disponibilità sia so pravvenuta dopo la convocazione purché al momento della convocazione non vi fosse disponibilità di posto intero.
? Si chiarisce che, nei casi di nomina entro il 31 agosto, il 1° settembre deve essere retribuito;
? Si stabilisce che il possesso dei requisiti previsti dalla legge 104/92 può essere documentato all’atto della convocazione;
? Viene esplicitata l’abolizione dell’obbligo di presentare la certificazione sanitaria di idoneità all’impiego;
Docenti
• Scuola primaria : i posti, gli “spezzoni” orari e i posti part-time che residuino dopo le utilizzazioni del personale di ruolo devono essere integrati con ore di programmazione col seguente criterio: 1 ora per 11 ore di insegnamento, 2 ore per 22 ore di insegnamento;
• Spezzoni fino a 6 ore: come negli anni precedenti, in base al Regolamento viene ribadito che le ore di insegnamento pari o inferiori a 6, che non concorrono a costituire cattedra o posto orario, restano nella competenza della scuola dove si verifica la disponibilità.
ATA
• Assistenti Amministrativi e Tecnici: per le supplenze su posti di Assistente amministrativo e tecnico la circolare richiama la nota n.8468, del 26 agosto 2013, dove si stabilisce che gli Uffici individueranno, in base allo scorrimento delle graduatorie permanenti della provincia, gli aventi titolo che stipuleranno presso le scuole il contratto a tempo determinato fino alla nomina dell’avente diritto. Detti contratti potranno essere convertiti in supplenze annali o fino al termine delle attività didattiche quando si risolveranno le problematiche relative al personale inidoneo.
Dette disposizioni si applicano anche al personale con contratto a tempo indeterminato che chiede l’applicazione dell’art. 59 del CCNL.
• Per il personale Ata, oltre alla possibilità di lasciare un posto ridotto per uno intero, viene ribadito il diritto al completamento orario.
UIL Scuola