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CERCASI SUPPLENTI – Il governo confeziona il “pacco” ai precari

Supplenze brevi addio? Forse no, o forse si. L’unica certezza è che i precari che saranno assunti con l’imminente fase C serviranno principalmente a coprire i buchi causati appunto dalle assenze curriculari, dunque nessuna assunzione per i precari che lavoravano con le supplenze brevi. Altro che potenziamento della didattica… Una “frustazione felice” per chi avrà il ruolo e quindi la certezza del posto, ma non a livello professionale. Quello del tappabuchi è un compito assai frustrante, lo conoscono benissimo i docenti in esubero, costretti a girare per le classi scoperte, spesso senza avere nessuna autorevolezza verso quei ragazzi già eccitati per via dell’assenza del docente titolare. Della fase C ne scrive, nell’articolo che segue, Carlo Forte.

I docenti che saranno assunti nella fase C faranno i tappabuchi. Nel frattempo le supplenze di un solo giorno vanno evitate, salvo casi eccezionali, come sottolinea la nota emanata dal ministero dell’istruzione il 30 settembre scorso (2116). Il dicastero dell’istruzione ha spiegato, inoltre, che i dirigenti che autorizzeranno supplenze fino a 7 giorni, per sostituire i collaboratori scolastici, lo faranno a loro rischio e pericolo. Dal 1° settembre scorso, i dirigenti «ferme restando la tutela e la garanzia dell’offerta formativa» non possono conferire supplenze brevi al personale docente per il primo giorno di assenza. La preclusione è prevista dal comma 333 dell’articolo 1 della legge 190/2014. E a questo proposito il ministero ha lasciato intravedere la possibilità di una deroga, specificando che la tutela e la garanzia dell’offerta formativa altro non è se non «tutela e garanzia del diritto allo studio».

Dunque, se non vi è modo di sostituire il docente assente in altro modo, il dirigente scolastico deve assumere il supplente perché il limite previsto dalla legge è derogabile. Giova ricordare che la possibilità di assumere docenti anche per un solo giorno era stata introdotta dalla legge 662 del 1996. Ed era stata ribadita dal ministero dell’istruzione con la nota 14991 del 6 ottobre 2009. L’amministrazione aveva spiegato che « al fine primario di non incorrere in una sospensione della didattica nei riguardi degli allievi interessati, i dirigenti scolastici possono provvedere, per periodi di assenza anche inferiori a 15 giorni, alla nomina di personale supplente temporaneo.».

Mettendo in fila le varie disposizioni si giunge alla conclusione che la garanzia dell’offerta formativa debba tradursi nel senso della necessità di non sospendere l’erogazione del servizio di insegnamento. Necessità di provvedere all’erogazione sia della prestazione di vigilanza che di quella di insegnamento in senso stretto. In ciò evitando di ricorrere al frazionamento della classe dove si verifica l’assenza, con relativa distribuzione degli alunni in altre classi: una prassi deteriore, molto diffusa, che non consente di garantire la piena fruizione del diritto allo studio (e cioè del diritto alla didattica) garantendo a mala pena il servizio di vigilanza. Peraltro in condizioni logistiche che mettono a repentaglio la sicurezza degli alunni e degli insegnanti. La normativa tecnica del 1975 (mai abrogata) prevede, infatti, che in ogni classe ci devono essere 1,80 metri quadri netti per persona. Che nelle scuole secondarie di II grado salgono ad 1,96 metri quadri a persona. Limiti sistematicamente derogati nell’ordinaria amministrazione, specie nei grossi centri. Ma queste deroghe possono assumere dimensioni preoccupanti se in una classe, oltre ai legittimi occupanti, dovessero essere ammessi anche alunni ospiti.

La situazione dovrebbe risolversi non appena arriveranno i docenti dell’organico del potenziamento. E cioè gli insegnanti che saranno assunti nella cosiddetta fase C. A questo proposito, infatti, il ministero ha ricordato «che a conclusione del piano straordinario di assunzioni, sarà possibile provvedere alla sostituzione del personale assente anche mediante l’utilizzo dell’organico del potenziamento che verrà assegnato ad ogni istituzione scolastica.».

Limiti particolarmente stringenti sono previsti, invece, per la sostituzione di collaboratori scolastici. A questo proposito il ministero dell’istruzione ha spiegato che il divieto di sostituire tale personale nei primi sette giorni di assenza è espressamente previsto dal comma 332 della legge 190/2014. E potrà essere superato se il dirigente sarà disposto, «sotto la propria esclusiva responsabilità», ad emettere una determinazione congruamente motivata. Sempre però, dopo avere prioritariamente posto in essere tutte le misure organizzative complessive che vedano coinvolta l’organizzazione dell’intera istituzione scolastica. I dirigenti scolastici avrebbero dunque titolo ad esercitare poteri di mobilità autoritativa anche in corso d’anno. E dunque, prima di disporre la sostituzione dovrà verificare se è possibile spostare un collaboratore scolastico di un altro plesso nel plesso dove si sia verificata l’assenza, senza pregiudicare il funzionamento del plesso di appartenenza. Dopo di che potrà disporre la supplenza, a patto che vi sia la certezza che l’assenza del collaboratore scolastico determinerebbe delle urgenze che non potrebbero trovare alcuna altra risposta atta a garantire la incolumità e la sicurezza degli alunni, nonché la indispensabile assistenza agli alunni diversamente abili. In ciò «determinando, inoltre, necessità obiettive non procrastinabili, improrogabili e non diversamente rimediabili, che renderebbero impossibile assicurare le condizioni minime di funzionamento del servizio scolastico tanto da compromettere in modo determinante il diritto allo studio costituzionalmente garantito.».

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