Le ultime novità introdotte dal rinnovo del contratto collettivo del comparto scuola relativamente ai permessi e alle visite specialistiche del personale ATA. A disciplinale la materia è l’articolo 33 del nuovo CCNL 19 aprile 2018.
Il nuovo contratto ha previsto un monte ore di 18 annue fruibili sia in frazione oraria che in intera giornata. E’ possibile accedere a tale monte ore per effettuare: visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici.
Nel caso in cui il dipendente usufruisce dell’intera giornata, saranno computate le ore previste per una giornata di lavoro.
Personale ATA – Permessi per visite e terapie e retribuzione
Così come previsto dal Contratto Collettivo del comparto scuola, tali permessi:
- sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo;
- sono retribuiti allo stesso modo previsto per le assenze dovute a malattia;
- non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio previsto dalla legge per le assenze per malattia fino a 10 giorni (se fruite ad ore).
Ricordiamo ai nostri lettori un aspetrto importante: nel caso in cui l’assenza venga fruita su base giornaliera è sottoposta alla medesima decurtazione prevista per i primi dieci giorni di malattia.
Come si richiede il permesso per visita specialistica o per terapia?
E’ importante sapere che i permessi vanno richiesti almeno 3 giorni prima per permette poi alla scuola l’eventuale sostituzione del personale assente o la riorganizzazione del lavoro, ovviamente salvo casi di comprovata urgenza.
Un altro aspetto da sottolineare che tale tipologia di permessi non sono cumulabili durante la giornata con altri permessi come riposi compensativi eccetera. L’assenza dal lavoro sarè poi giustificata mediante attestazione (certificato medico) da parte del medico o dalla struttura che ospita il dipendente ATA per esami, o terapie.