Una docente di ruolo presso un Istituto scolastico della Provincia di Bologna si era rivolta all’Avv. Giovanna Dell’Anna del foro di Bologna (Segretaria dell’Associazione “Avvocati di Diritto Scolastico – Associazione Nazionale) per essere tutelata in quanto nei suoi confronti vi era una denuncia effettuata da alcuni genitori di due classi.
Fatti di causa
La vicenda è scaturita da una denuncia effettuata da alcuni genitori di due classi, perchè sostenevano che: “la maestra … spesso umilia e insulta gli alunni mettendo in atto violenza psicologica nei confronti dei bambini utilizzando frasi del tipo … tu non vali niente o altri atteggiamenti umilianti e denigratori ai danni di bambini in difficoltà … ha problemi al cervello, quindi, non può capire oppure … non ti funziona bene il cervello…”. Era stata accusata di proferire frasi umilianti verso alcuni bambini prendendoli in giro per il loro aspetto fisico o il loro modo di parlare e di aver trascinato sul pavimento “come un sacco di patate” una bambina in difficoltà perché “non voleva lavarsi le mani” e di altre condotte non consone;
Durante un incontro denominato “scuola – famiglia”, era stato redatto verbale nel quale emergeva quanto segue: le rappresentanze dei genitori nelle persone di … e … avevano riferito avvenimenti e fatti difformi e notevolmente attenuati rispetto a quanto rappresentato nell’esposto dei genitori del 12/04/2022; in particolare, avevano riferito che “molti bambini sostengono di andare in bagno a vomitare dopo il pasto, perché obbligati a mangiare tutto, anche quello che proprio non gradiscono” e che “i bambini raccontano che in classe alcuni di loro vengono appellati con termini offensivi e/o denigratori”; gli stessi genitori avevano concordemente riferito che l’insegnante … non era presente durante l’ora del pranzo nella classe … e quindi nulla le si poteva contestare in merito; infine, avevano rappresentato che alcuni bambini chiedevano di uscire prima da scuola per evitare le lezioni della maestra …; essa ricorrente si era difesa e l’insegnante … che, lavorando in compresenza con lei, aveva confermato “che durante le ore di lezioni della maestra …, ci sono bambini che le fanno il verso e agiscono in modo non educato e, quindi, la stessa lì riprende”. L’incontro, terminato con l’accordo tra genitori e docenti, consisteva nello stimolare i genitori che avessero raccolto confidenze di disagio da parte dei figli, a richiedere colloqui individuali;
In data 27/05/2022, con missiva inoltrata al Dirigente Scolastico, la madre di un’alunna con disabilità aveva esposto che il giorno precedente la maestra … aveva sanzionato con una nota sul diario il cattivo comportamento della figlia e la mancata compostezza a tavola e durante la fila per il rientro in classe, e che il padre di una compagna di classe di sua figlia le aveva riferito che l’insegnante … aveva trascinato la bambina per il braccio sul pavimento al rientro dalla zona mensa alla presenza di altri bambini;
Ambito territoriale di Bologna – Ufficio Provvedimenti Disciplinari.
In data 16/06/2022 il Dirigente Scolastico reggente dell’Istituto, prof. …, aveva inviato segnalazione ex art. 55 bis D.Lgs 165/2001 all’Ufficio Scolastico Regionale di Bologna all’esito del quale era stato aperto un procedimento disciplinare a carico di essa ricorrente, oltre ad un procedimento giudiziario.
Decisione del Giudice.
Il Tribunale di Bologna, sez. Lavoro, Dott.ssa Chiara Zompì, con Sentenza n. 385/2023 del 30.05.2023, accogliendo la tesi difensiva dell’Avv. Giovanna Dell’Anna, ha statuito che si ripercorrono le argomentazioni in fatto e in diritto già svolte nell’ordinanza cautelare del 9.12.2022, con le opportune integrazioni.
Com’è pacifico e documentato, in data 28.06.2022 con atto prot. n. …, l’UPD comunicava alla docente … atto di contestazione disciplinare dei seguenti addebiti:
“In data 26 maggio 2022 presso l’I.C. di …, al momento del rientro dalla zona della mensa della classe …, aver preso l’alunna disabile … per il braccio e averla trascinata per il pavimento alla presenza di altri alunni, avendole causato un forte malessere e turbamento (circostanza riferita dall’alunna … al padre della stessa), circostanza che sarebbe già avvenuta durante l’anno scolastico quando l’insegnante ha trascinato una bambina sul pavimento della mensa per un braccio “come un sacco di patate” (circostanza riferita dagli alunni delle quarte ai genitori e esposta nella lettera del 12.04.2022)”;
“Nel corso dell’anno scolastico 2021/22 presso le classi … e … l’I.C. … aver pronunciato nei confronti degli alunni espressioni quali “hai problemi al cervello, quindi non può capire”, “tu non vali niente”, “non ti funziona il cervello”, “faccia da cotechino”, “bambini non andate nel bosco perché ci sono seppelliti i feti delle mamme che non li vogliono”.
L’U.P.D., avuto notizia della contestuale pendenza di indagini penali a carico della docente, contestualmente disponeva la sospensione del procedimento disciplinare in attesa degli esiti del procedimento penale.
Successivamente, con atto prot. n. … del 06.09.2022, l’Ufficio Procedimenti disciplinari disponeva la sospensione cautelare della docente …, riconoscendo ex art. 500 del d.lgs n. 297/94 un assegno alimentare pari alla metà della retribuzione.
Ciò premesso in fatto occorre anzitutto rilevare, in diritto, che, come è stato già affermato dal Giudice di legittimità nell’ambito dell’impiego privato (si vedano, ex multis Cass. n. 25136/2010; Cass. n. 15353/2012; Cass. n. 8411/2018), la sospensione cautelare è una misura di carattere provvisorio e strumentale, disposta obbligatoriamente ovvero per autonoma decisione del datore di lavoro, volta ad evitare la permanenza del lavoratore sul posto di lavoro nei casi previsti, che esaurisce i suoi effetti con la revoca o con l’adozione dei provvedimenti disciplinari graduati secondo la gravità dell’infrazione accertata e contestata.
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Richiami della Suprema Corte di Cassazione.
Il principio è stato esteso anche all’impiego pubblico ed infatti la suprema Corte di Cassazione, chiamata più volte a pronunciare sulla natura della sospensione cautelare (fra le più recenti Cass. nn. 5147/2013, 15941/2013, 26287/2013, 13160/2015, 9304/2017, 18849/2017, 10137/2018, 20708/2018, n. 7657/2019) ha evidenziato, in linea con i principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa e costituzionale, che la sospensione dal servizio ha natura cautelare e non disciplinare, non richiede il previo contraddittorio con l’interessato e trova la sua ratio nella necessità di tutelare la “credibilità dell’amministrazione presso il pubblico, cioè il rapporto di fiducia dei cittadini verso l’istituzione, che può rischiare di essere incrinato dall’ombra gravante su di essa a causa dell’accusa da cui è colpita una persona attraverso la quale l’istituzione stessa opera” (si veda C. cost. n. 206/1999; Corte cost. n. 11988/2016).
Si è sottolineato, in relazione in particolare alla sospensione facoltativa, che il potere del datore di lavoro di estromettere temporaneamente dall’azienda o dall’ufficio il dipendente sottoposto a procedimento penale è espressione del generale potere organizzativo e direttivo e trova fondamento costituzionale, quanto all’impiego privato, nell’art. 41 Cost. e in relazione all’impiego pubblico nell’art. 97 Cost., perché finalizzato a garantire, in pendenza del procedimento penale, la corretta gestione dell’impresa o l’efficienza e l’imparzialità della Pubblica Amministrazione. Anche il datore di lavoro pubblico esercita un potere privatistico di gestione del rapporto (arg. ex art. 5, co. 2, del d.lgs. n. 165 del 2001) che però risente della particolare natura del suo titolare, con la conseguenza che l’esercizio è condizionato dai sopra ricordati principi costituzionali. E’ stato precisato che la misura è solo finalizzata a impedire che, in pendenza di procedimento penale, la permanenza in servizio del dipendente inquisito possa pregiudicare l’immagine e il prestigio dell’amministrazione di appartenenza, la quale, quindi, è tenuta a valutare se nel caso concreto la gravità delle condotte per le quali si procede giustifichi l’immediato allontanamento dell’impiegato.
Detto questo, va tuttavia rilevato che la legittimità del provvedimento di sospensione cautelare è stata contestata dalla difesa sotto diversi profili, in quanto “infondato, sproporzionato, illogico”, nonché irragionevole per essere lo stesso stato adottato “sulla base della segnalazione dell’ … priva di riscontri, di prove o quantomeno di allegazioni”.
In relazione a questa causa petendi, ritiene il Giudicante di essere investito del compito di verificare la legittimità del provvedimento datoriale sulla base delle regole applicabili al rapporto di lavoro – ancorché non indicate o erroneamente indicate dalle parte – tra queste comprese non soltanto le norme di diritto, ma anche le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore pubblico, nell’ambito di applicazione stabilito dalla legge, siccome rese conoscibili per tutti dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale prevista dal D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 47, comma 8, ed equiparate alle norme di diritto dalla previsione di cui all’art. 63, comma 5, del medesimo decreto (vedi i principi espressi da Cass., sez. un., 4/11/2009, n. 23329).
Giova poi rammentare il principio di diritto secondo il quale la parte ha soltanto l’onere di allegare i fatti sui quali fonda la pretesa e non anche quello di individuare le norme applicabili, compito che spetta esclusivamente al giudice, senza che possa ipotizzarsi menomazione del diritto di difesa della controparte e violazione del principio del contraddittorio in relazione a questione che necessariamente appartiene al tema controverso (vedi Cass., sez. un., 19/11/1998, n. 11720).
Ebbene, ciò premesso ritiene il Giudicante che la causa possa essere decisa sulla base della questione, rilevata d’ufficio e sottoposta alle parti – che, sul punto, hanno preso motivata posizione, in ossequio al principio del contraddittorio – della necessità del rinvio a giudizio del docente quale presupposto per la adottabilità della sospensione cautelare.
Giova infatti richiamare l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, dal quale non v’è ragione di discostarsi, in materia di lettura dell’art. 62 comma secondo ccnl comparto Scuola: <<In tema di pubblico impiego privatizzato e con riferimento alla sospensione cautelare di personale docente del Ministero della Pubblica Istruzione, le regole da applicare in forza della disciplina transitoria di cui all’art. 69, comma 1, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (alla data del 4 settembre 2000), sono quelle dettate dal CCNL 4 agosto 1995, comparto Scuola personale non dirigente, parte normativa 1994/1997 e parte economica 1994/1995 che, all’art. 62, ha integralmente regolato l’istituto della sospensione cautelare in caso di procedimento penale, così rendendo inapplicabile la previgente disciplina legislativa. Ne consegue che, ai sensi del secondo comma dell’art. 62 cit. e fuori dall’ipotesi della sospensione obbligatoria disciplinata dal primo comma del medesimo articolo, il dipendente può essere sospeso dal servizio solo quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, se accertati, l’applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell’art. 60, commi 7 e 8>>. (Cass. Sez. Lav., Sentenza n. 23627 del 22/11/2010).
Nel caso che occupa, invece, la ricorrente non era stata rinviata a giudizio al momento della adozione nei suoi confronti della misura della sospensione cautelare (ed invero, neppure risulta rinviata a giudizio all’attualità).
Ciò è sufficiente per ritenere non conforme a legge il provvedimento di sospensione cautelare dal servizio adottato dall’amministrazione scolastica.
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Il ricorso merita pertanto accoglimento in parte qua, P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo:
– annulla il provvedimento di sospensione cautelare della docente … del 7.09.2022 e per l’effetto ordina alla Amministrazione resistente la reintegra della ricorrente nel posto di lavoro e nelle mansioni precedentemente svolte”.
Avv. Giovanna Dell’Anna
(Segretario dell’Associazione “Avvocati di Diritto Scolastico – Associazione Nazionale)
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