Ata e docenti – In questi giorni siamo stati letteralmente sommersi di email da parte di aspiranti ATA e di aspiranti docenti che chiedono ragguagli circa il servizio militare svolto ed eventuali ricorsi da fare per il riconoscimento del punteggio.
Dalle e-mail che riceviamo si evince che la rete è piena di post sponsorizzati che invitano a ricorrere e recuperare il punteggio figlio appunto del servizio di leva.
Come stanno le cose, chi può fare ricorso?
Per rispondere a queste domande siamo dovuti ricorrere ai nostri legali esperti in diritto scolastico che hanno sgomberato il campo da ogni dubbio: possono fare ricorso coloro i quali abbiano prestato il servizio di leva obbligatorio non in costanza di nomina e non si sono visti riconoscere il punteggio.
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Ricordiamo che il punteggio figlio del servizio – non prestato in costanza di nomina – è considerato, dal Ministero, quale attività lavorativa resa alle dipendenze delle amministrazioni statali.
Conseguenzialmente, si traduce in un punteggio ridotto, ai fini del posizionamento nelle graduatorie di terza fascia ATA, così quantificato: Punti 0,60 per ogni anno di servizio e punti 0,05, per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni.
Cosa si intende per servizio di leva prestato in continuità di servizio?
Si intende il servizio militare prestato dopo aver avuto una nomina come docente o come personale ATA. Per fare un esempio pratico significa aver firmato il contratto ATA o docente fino al termine delle attività didattiche o fino al 31 agosto a settembre e il giorno dopo aver iniziato il servizio di leva.
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