I docenti assunti tramite le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) sostegno prima fascia sono soggetti, una volta immessi in ruolo, a un vincolo triennale nella scuola di assunzione. Ma cosa può interrompere questo vincolo prima dei canonici tre anni?
Come previsto dalla normativa, il vincolo decorre dall’anno di assunzione a tempo determinato e consiste nello svolgimento di tre anni di effettivo servizio nella stessa scuola. Durante questo periodo, il docente non può chiedere trasferimenti, utilizzazioni o accettare supplenze in altre scuole.
Le deroghe al vincolo e cosa non lo interrompe, come un dottorato di ricerca
Sono contemplati casi di deroga al vincolo in presenza di esubero o soprannumero di organico. In queste situazioni, il docente può muoversi da quella scuola. Un altro caso è rappresentato da alcune tipologie di utilizzazioni o assegnazioni provvisorie previste dal CCNL, se ricorrono i presupposti richiesti.
Ma attenzione: non interrompere il vincolo un periodo trascorso in congedo, come potrebbe essere quello per un dottorato di ricerca all’estero. La norma parla espressamente di tre anni di effettivo servizio, quindi tale periodo di assenza dalle attività di insegnamento non viene conteggiato ai fini dell’espletamento dei tre anni vincolati.
In sintesi, solo deroghe legate ai soprannumeri e circostanze particolari di utilizzo o trasferimento possono interrompere anticipatamente il vincolo triennale per i docenti assunti da sostegno GPS. Periodi come un dottorato non contano, in quanto il vincolo scatta per tre anni di effettiva attività didattica.
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