Assenze dei commissari agli esami di Stato – La partecipazione alle operazioni di esame di Stato da parte dei presidenti e commissari delle commissioni rientra tra gli obblighi del loro ruolo di insegnanti e dirigenti. Non è quindi consentito rifiutare l’incarico o abbandonarlo, se non per comprovati motivi di impedimento.
L’assenza improvvisa di uno dei membri potrebbe infatti compromettere lo svolgimento degli esami secondo le tempistiche previste. Vediamo quindi cosa prevedono le normative in caso di mancata partecipazione.
Se un presidente non può assolvere al suo incarico, deve immediatamente comunicarlo all’Ufficio Scolastico Regionale, che provvederà ad accertare le ragioni dell’impedimento e a disporne la sostituzione. Stessa procedura per i commissari interni, che devono avvisare il proprio dirigente.
I commissari esterni, invece, comunicano all’USR tramite il dirigente della propria scuola. In ogni caso, la documentazione comprovante l’impedimento (solitamente motivi di salute) deve essere inviata entro 3 giorni.
La sostituzione, una volta accertata la legittimità dell’assenza, viene disposta dagli organi competenti – l’USR per presidenti ed esterni, il dirigente scolastico per gli interni.
In caso di assenza temporanea, le operazioni possono proseguire garantendo la presenza di almeno due commissari per ogni prova. Se l’assenza si protrae, il sostituto deve partecipare a tutte le fasi rimanenti.
In sintesi, la normativa tutela da un lato il diritto di impedimento, ma dall’altro garantisce il regolare svolgimento degli esami di maturità. Un equilibrio importante per studenti e commissioni coinvolte.
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