Assegnazioni provvisorie 2024/25 – Quando è possibile richiedere l’assegnazione provvisoria per ricongiungersi al coniuge e in quali casi non è necessaria la residenza nel comune richiesto?
Cerchiamo di fare chiarezza su un aspetto di primaria importanza per centinaia di docenti che ogni anno partecipano alle operazioni di mobilità.
Secondo la normativa vigente, per poter usufruire della precedenza per ricongiungimento al coniuge è necessario che quest’ultimo risulti iscritto anagraficamente nel comune indicato dal docente come sede di destinazione.
Tuttavia, esiste un’eccezione: non è richiesta la residenza se il trasferimento del coniuge per motivi di servizio è avvenuto nei tre mesi precedenti la pubblicazione dell’ordinanza ministeriale.
Ma vediamo più nel dettaglio:
- Possono partecipare solo i docenti di ruolo;
- I motivi validi sono ricongiungimento al coniuge/parti dell’unione civile, grave malattia del docente o di un familiare, ricongiungimento al genitore;
- La precedenza per ricongiungimento familiare presuppone la residenza del coniuge nel comune richiesto, salvo trasferimenti per servizio nei 3 mesi precedenti;
- È possibile indicare massimo 15-20 preferenze tra scuole, distretti e comuni della provincia scelta.
In conclusione, affinché il ricongiungimento al coniuge sia valido ai fini dell’assegnazione provvisoria, è necessario che quest’ultimo risulti residente nel comune indicato, a meno che non si rientri nell’eccezione relativa ai trasferimenti per ragioni lavorative.
Un chiarimento utile a fugare eventuali dubbi normativi in vista delle prossime operazioni di mobilità.
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