La circolare ministeriale sull’attribuzione delle ore di supplenza brevi (fino a 6 ore) pone alcuni interrogativi sui quali le scuole dovranno intervenire, definendo regole chiare ed eque.
L’ordinanza ministeriale 88/2022 disciplina l’assegnazione degli spezzoni orari inferiori alle 6 ore, spettanti in priorità ai docenti con contratto a tempo determinato in servizio nella scuola e in possesso dell’abilitazione richiesta.
Quando però più insegnanti hanno diritto a completare l’orario con queste ore aggiuntive, come decidere a chi assegnarle? L’OM non fornisce indicazioni precise su eventuali precedenze tra docenti, limitandosi a elencare l’ordine generale.
Priorità ai titolari della classe di concorso o criteri di istituto?
Un lettore, docente di musica di ruolo in una scuola dove insegna la stessa materia anche una collega precaria, ci pone questo interrogativo. Non avendo la norma una risposta univoca, saranno le singole istituzioni scolastiche a dover definire appositi criteri per situazioni come questa, ad esempio in sede di contrattazione.
L’assegnazione andrà sempre motivata dal dirigente scolastico, per garantire trasparenza e tutelare i diritti di tutto il personale docente in attesa. Sarà importante assicurare regole chiare ed eque per scongiurare possibili contenziosi.
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