La novità delle ultime notizie è l’introduzione dell’obbligatorietà del vaccino per il personale della scuola, docente ed ATA.
Scelta che ha già fatto storcere il naso a molti ed alcuni sindacati minacciano ricorsi e scioperi, ma temiamo che la scelta del governo sia irreversibile. Il vaccino sarà obbligatorio per quasi tutta la Pubblica Amministrazione.
Cosa rischiano i no vax della scuola?
I docenti ed ATA NO Vax rischiano la sospensione senza stipendio, non basterà più solo il tampone che permetteva di avere il green pass, il vaccino diventa obbligatorio ed la carta verde avrà valore solo 9 mesi.
E’ talmente chiaro che l’obbligatorietà vaccinale anche per le altre categorie è ormai alle porte, gli scienziati hanno individuato nel vaccino l’unica vera soluzione al covid e soprattutto al long covid di cui avevamo parlato in grande anticipo.
La bozza del decreto che introduce l’obbligo vaccinale
Ecco cosa è contenuto nella bozza del decreto diffusa al termine del Consiglio dei ministri: “Dal 15 dicembre 2021, l’obbligo vaccinale di cui all’articolo 3-ter, si applica anche alle seguenti categorie di personale: a) al personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore; b) al personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico; c) al personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ad esclusione dei contratti esterni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis”.
La sospensione dal servizio scatterebbe per chi dal 15 novembre non avrà fatto il vaccino: “L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata la sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al datore di lavoro dell’avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo”.
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