Il rinnovo del contratto degli statali e gli aumenti tabellari non soddisfano la Corte dei Conti
Non solo si tratta di pochi spiccioli, ma a quanto pare anche se pochi non hanno soddisfatto in pieno i giudici della Corte dei conti. Secondo quando riportato dalla delibera sul rinnovo contrattuale del comparto Funzioni centrali 2016-2018 depositata il 23 marzo, gli aumenti non sono giustificati o meglio non non sono legati ad alcuna remunerazione premiale. Insomma poco importa se il contratto era fermo da 9 anni, ma secondo la Corte il rinnovo, anche se di pochi spiccioli andava legato alla premialità. L’assenza di un meccanismo che individua i meritevoli rende l’accordo “deludente”.
Gli arretrati del rinnovo del contratto e gli aumenti tabellari
Tuttavia l’assenza di premialità e la critica dei giudici contabili non bloccherà il rinnovo del contratto. Infatti la stessa Corte dei Conti nonostante abbia bollato come deludente l’accordo, ha dato il via libera. Gli arretrati dunque dovrebbero essere erogati da NoiPa con il cedolino di aprile 2018, il condizionale tuttavia è obbligatorio, perchè addirittura potrebbero slittare a a maggio. Ma oltre alla Corte dei conti a non essere interessati sono i diretti interessati, su tutti il personale docente.
Arretrati personale docente, le tabelle del rinnovo del contratto
La tabella redatta dai COBAS della Scuola evidenziano quanto andrà in tasca ai docenti in funzione all’anzianità di servizio (vedi scatti d’anzianità del personale ATA e docente), si tratta di poche decine di Euro. Non andrà certamente meglio al personale ATA. Resta ancora in sospeso, o quanto meno non è del tutto chiara, la questione degli 80 Euro. Già con il cedolino di Marzo moltissimi docenti l’hanno dovuto restituire in un’unica soluzione.
Il rinnovo del contratto riguarda anche la parte normativa come l’orario di lavoro di ATA e Docenti, dalla FlC Cgil
Area docenti – Confermato l’attuale orario di lavoro dei docenti (articoli 28 e 29 Ccnl/07), comprese le 40 + 40 ore per le attività funzionali, con l’integrazione, all’articolo 28, degli obblighi riguardanti i docenti impegnati sul potenziamento di cui se ne stabilisce l’utilizzo prioritario in attività di insegnamento e rendendo residuale il loro utilizzo in attività di supplenza. Chiarito anche che, chi è impegnato su attività di potenziamento (in tutto o in parte) ha diritto alla retribuzione accessoria se si va oltre gli obblighi orario (18, 22 e 25) e gli obblighi funzionali (le 40 ore
collegiali). La riduzione dell’unità didattica (non dovuta a causa di forza maggiore) prevede la restituzione del tempo a favore degli stessi alunni/classi.
Area ATA – Gli ATA diventano parte integrante della “Comunità educante”. Previste alcune modifiche/integrazioni sui permessi, tutte acquisitive. Introdotta anche la modalità oraria per i permessi già previsti all’articolo 15 del Ccnl/07, aggiunte ulteriori 18 ore (tre giorni) di permesso per le visite specialistiche (rientrano nel computo della malattia ma senza le penalizzazioni previste per la malattia breve) e chiarito che quelli della legge 53/00 (3 giorni l’anno per gravi motivi) sono aggiuntivi ai 3 per motivi personali o familiari. Prevista una commissione di lavoro per la revisione dei profili. Acquisita nel Ccnl la sequenza per l’indennità dei DSGA che “reggono” due scuole. Gli ATA della scuola sono esclusi dalla valutazione (legge Brunetta). Sulle relazioni sindacali diventano materia di contrattazione anche “i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità sui processi innovativi legati alle nuove tecnologie”.