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ANCoDiS: non esistono le funzioni superiori per i collaboratori del dirigente scolastico ma esiste il loro qualificato lavoro

COMUNICATO STAMPA – Una domanda iniziale per la quale ci aspettiamo sincere risposte: è vero che il collaboratore del Dirigente scolastico assume un ruolo chiave nel funzionamento organizzativo e didattico della scuola autonoma?

Il D.Lgs 59/1997 all’art. 21 comma 16 ha previsto – unitamente al conferimento della qualifica dirigenziale ai capi di istituto – l’individuazione di nuove figure professionali del personale docente. Successivamente con l’art. 25, comma 5, d.lgs. n. 165/2001 si stabilisce che il dirigente scolastico “nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative può avvalersi – in realtà si avvale! – di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti….”.

A seguito di un contenzioso giuridico sull’apparente contrasto del DPR 297/1994 art. 7 comma 2 lett. h e l’Art. 459 con il D. Lgs 165/2001 art. 25 comma 5, il Consiglio di Stato il 26/7/2000 sentenziò che la figura del collaboratore vicario e la relativa sostituzione del dirigente scolastico non trova spazio nel sistema della dirigenza scolastica, rilevando però la necessità di iniziative legislative che mettessero ordine nella materia.

Poiché si rilevavano numerosi ricorsi presentati da docenti che hanno svolto le funzioni di collaboratore vicario – il legislatore pone fine al tema con il comma 22 dell’art. 14 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, nel quale è scritto che “il comma 5 dell’articolo 25 del decreto legislativo 165/2001, si interpreta nel senso che la delega di compiti ai docenti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie.”

E’, infine, di questi giorni la notizia che riporta la sentenza n. 3408 del 3 febbraio 2022 della Corte di Cassazione con la quale si conferma la possibilità che “il dirigente scolastico possa delegare compiti ai suoi collaboratori, ma ciò non comporta attribuzione di funzioni superiori”. 

Bene, per molti una notiziona ma con buona pace di tanti “esperti”, nella sentenza della Suprema Corte non c’è davvero NULLA DI NUOVO!

Ciò che invece in questi anni si è voluto tacitare se non addirittura negare è il prezioso LAVORO che un collaboratore del ds – seppur senza l’attribuzione di funzioni superiori – espleta in favore della sua piccola o grande comunità scolastica, la formazione conseguita e l’esperienza professionale realizzata in aggiunta a quella didattica che non hanno alcun riconoscimento nella progressione di carriera (oggi inesistente e guai a parlarne!) e non producono alcun effetto in quella economica (oggi confinata nelle gabbie stipendiali tanto care alle menti conservatrici). 

Non si può più eludere la necessità di uno staff organizzativo e didattico del dirigente scolastico opportunamente selezionato, organizzato e formato che rappresenta la condizione fondamentale per poter garantire efficacia ed efficienza all’azione educativa della scuola.

Un anello intermedio utile e necessario al funzionamento della scuola autonoma che purtroppo permane nell’ambito della precarizzazione professionale i cui componenti sono retribuiti spesso – a nostro parere – sulla base di inique contrattazioni di istituto. 

Allora se il docente delegato deve essere retribuito esclusivamente a carico dei fondi disponibili per la remunerazione accessoria si intervenga sullo strumento contrattuale.

E, dunque, nel prossimo CCNL della scuola, si innovi l’attuale art. 40 integrando il punto 1 con la lettera G) le risorse destinate ai collaboratori del Dirigente scolastico individuati ai sensi del comma 5 art. 25 del D. Lgs 165/2001, il punto 4 con la lettera I) il lavoro dei collaboratori del dirigente scolastico individuati ai sensi del comma 5 art. 25 D. Lgs 165/2001 e il punto 5 con la lettera E) un finanziamento degli incarichi di collaboratore del dirigente scolastico individuato ai sensi del comma 5 art. 25 D. Lgs 165/2001.

Inoltre, si preveda la valutazione del servizio prestato nella collaborazione, l’assegnazione di un adeguato punteggio nella graduatoria interna di istituto e nelle operazioni di mobilità e il riconoscimento del servizio pluriennale quale prerequisito per l’accesso al concorso per DS (ovviamente con il possesso dei titoli culturali).

Auspichiamo finalmente che il Ministero e le OO.SS. possano porre attenzione non soltanto ai lavoratori e a tutte le professionalità della scuola ma anche – così come sancito dall’art. 36 della Costituzione Italiana – alla QUALITA’ e QUANTITA’ del lavoro dei collaboratori del dirigente scolastico: la scuola autonoma funziona e porta avanti anno dopo anno il suo progetto educativo grazie al lavoro di progettazione, di programmazione, di coordinamento e di costante monitoraggio di migliaia di donne e uomini che vivono la scuola.

A noi sembra proprio…sic et simpliciter!

 

ANCoDiS

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