A partire dal prossimo anno scolastico, i dirigenti scolastici potranno avvalersi di collaboratori individuati tra i docenti dell’organico dell’autonomia, assegnandoli anche in toto ad attività organizzative e amministrative e non di docenza, a condizione che questo non comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il DS ha piena autonomia nell’individuare i collaboratori, trattandosi di un rapporto fiduciario, con il solo limite che siano al massimo due e che, con le risorse del fondo di istituto, siano retribuibili non più di due unità. Non c’è un tetto massimo al loro compenso, purché non siano più di due.
Secondo l’ARAN, la Legge 107/2015 non ha fatto venir meno la previsione dell’art. 88, comma 2, lett. f) del CCNL 29/11/2007, che consente la corresponsione di un compenso a non più di due unità. Quindi con il FIS possono essere pagate le attività, anche di potenziamento, purché siano autorizzate, eccedenti quelle funzionali e non ricomprese nell’orario di servizio.
I docenti di un Istituto scolastico possono svolgere anche tutto il loro orario nelle attività di potenziamento dell’attività formativa o in quelle organizzative, cioè quelle di cui all’art. 25, comma 5 del D.Lgs. 165/2001 (funzioni organizzative e amministrative proprie del DS che si avvale di docenti da lui individuati ai quali possono essere delegati specifici compiti = collaboratori del DS) nonché quelle di cui all’articolo 1, comma 83 della Legge 107/2015 (attività di supporto organizzativo e didattico svolte dai “coadiutori” del DS che egli individua nell’ambito dell’organico dell’autonomia).
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