A partire dal prossimo anno scolastico, i dirigenti scolastici potranno avvalersi di collaboratori individuati tra i docenti dell’organico dell’autonomia, assegnandoli anche in toto ad attività organizzative e amministrative e non di docenza, a condizione che questo non comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il DS ha piena autonomia nell’individuare i collaboratori, trattandosi di un rapporto fiduciario, con il solo limite che siano al massimo due e che, con le risorse del fondo di istituto, siano retribuibili non più di due unità . Non c’è un tetto massimo al loro compenso, purché non siano più di due.
Secondo l’ARAN, la Legge 107/2015 non ha fatto venir meno la previsione dell’art. 88, comma 2, lett. f) del CCNL 29/11/2007, che consente la corresponsione di un compenso a non più di due unità . Quindi con il FIS possono essere pagate le attività , anche di potenziamento, purché siano autorizzate, eccedenti quelle funzionali e non ricomprese nell’orario di servizio.
I docenti di un Istituto scolastico possono svolgere anche tutto il loro orario nelle attività di potenziamento dell’attività formativa o in quelle organizzative, cioè quelle di cui all’art. 25, comma 5 del D.Lgs. 165/2001 (funzioni organizzative e amministrative proprie del DS che si avvale di docenti da lui individuati ai quali possono essere delegati specifici compiti = collaboratori del DS) nonché quelle di cui all’articolo 1, comma 83 della Legge 107/2015 (attività di supporto organizzativo e didattico svolte dai “coadiutori” del DS che egli individua nell’ambito dell’organico dell’autonomia).
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