HomeConsulenza e informazioneA chi spetta la supplenza dopo le vacanze di Natale, facciamo chiarezza

A chi spetta la supplenza dopo le vacanze di Natale, facciamo chiarezza

Un caso particolare che garantisce la continuità didattica agli studenti

In un periodo di assenza del docente titolare, intervallato da una sospensione delle lezioni, al supplente in servizio spetta la conferma della supplenza, secondo quanto stabilito dall’Ordinanza Ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024. Questa normativa disciplina l’assegnazione delle supplenze per gli anni scolastici 2024/25 e 2025/26.

L’articolo 13, comma 12, dell’OM 88/2024 recita: “Nel caso in cui a un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni, si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni.”

Ciò significa che:

La conferma della supplenza avviene quando un periodo di assenza del titolare è seguito da un altro, intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni, come accade durante le vacanze natalizie.

  • Il supplente ottiene la conferma, senza la necessità di scorrere nuovamente le graduatorie.
  • Il nuovo contratto decorrerà dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni.

La conferma spetta indipendentemente dalle cause dell’assenza del titolare e anche se quest’ultimo rientra durante il periodo di sospensione delle lezioni, purché non sia rientrato in classe.

Un esempio chiarirà meglio la situazione:

  • Il titolare è assente fino al 22 dicembre.
  • Le vacanze iniziano il 23 dicembre.
  • Il titolare può rientrare il 23 dicembre, ma non in classe (ad esempio per attività funzionali).
  • Il titolare è nuovamente assente dal 7 gennaio.

In questo caso, al supplente spetterà la conferma della supplenza a partire dal 7 gennaio.
Questa disposizione, sebbene possa sembrare un po’ forzata, mira a garantire la continuità didattica agli studenti, evitando che al loro rientro dalle vacanze possano trovarsi in classe un’insegnante diversa da quella che li ha seguiti finora.

Pertanto, nel caso specifico sottoposto dalla nostra lettrice, in cui la titolare rientra il 23 dicembre ma non in classe, riteniamo che la conferma della supplenza debba essere riconosciuta alla docente supplente, con un nuovo contratto a partire dal 7 gennaio, in linea con lo spirito della normativa volta a tutelare gli alunni.

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