Lettera in Redazione – Sono passati 3 anni, 3 anni di illusioni! Questa è la Puglia! Ora sono stanco e questa storia deve arrivare ad un punto, una fine!
MINISTRI, ONOREVOLI, SENATORI, hanno ascoltato la mia storia (forse), hanno confermato l’anomalia del caso dicendomi che avrebbero portato la vicenda ai piani alti per arrivare alla soluzione! Puntualmente, però, dopo le elezioni sono spariti!
Ora basta!
Ora esigo una risposta da questo Governo! Dal Ministro Bianchi e dal sottosegretario Sasso.
Perché in questo paese non è giusto che i semplici cittadini vengano abbandonati senza risposte! Queste persone se ne lavano le mani!
In Puglia nulla funziona, dalla malasanità alla pubblica amministrazione! Ognuno fa quello che vuole a discapito dei cittadini onesti!
Formulo la presente al fine di significarVi, contestarVi e richiederVi quanto segue.
Nel 2018, per tramite dei miei difensori, chiedevo di poter partecipare al concorso docenti 2018 in forza del mio diploma di Istituto Tecnico Pratico e con ordinanza cautelare del ricorso 05997/2018 sono stato ammesso a prendere parte al predetto concorso, come di fatto accadeva.
L’USR Pugliese con una nota mi scrive: “Si riscontra la nota formulata dalla S.V. con email inviata il 1.3.2021 con la quale chiede un documento attestante il voto ricevuto alla prova orale del concorso docenti anno 2018, per far presente quanto segue.
La S.V. è stata ammessa a partecipare con riserva al concorso indetto con DDG n.85/2018 per la classe di concorso B016 a seguito di provvedimento giurisdizionale – Decreto del Presidente del Consiglio di Stato n.3460 del 26.7.2018 – che ha accolto l’istanza cautelare prodotta unitamente al ricorso al TAR Lazio di Roma.
In esecuzione di tale decreto la S.V. stessa, con nota di questo Ufficio prot.n. 21419 del 31.7.2018, è stata convocata – sempre con ammissione con riserva – per l’espletamento della prova orale che è stata superata con il punteggio di 36/40”.
Nonostante ciò, del tutto illegittimamente, l’ USR per la Puglia mi ha negato l’inserimento nella Graduatoria di Merito, con la inspiegabile motivazione per cui, dapprima ammesso con riserva al concorso straordinario sarei stato poi attinto dalla “Ordinanza del Consiglio di Stato – sezione VI – n. 4643 del 20/09/2018 che accoglie l’istanza cautelare (ricorso n. 5597/2018) ai soli fini della sollecita fissazione del merito in primo grado, ai sensi dell’art. 55, decimo comma, c.p.a., all’esito del già proposto incidente di costituzionalità”.
Evidentemente sfugge all’Amministrazione scolastica che tale ordinanza NON È ostativa all’inserimento nella Graduatoria di Merito, rilevando la stessa ai soli fini della sollecita fissazione del merito dinanzi al TAR Lazio, per l’appunto, nulla statuendo circa l’inserimento con riserva in graduatoria dei docenti che avevano già preso parte e superato il concorso.
In altre parole, dopo avermi concesso la possibilità di partecipare al concorso straordinario 2018 in forza di ordinanza cautelare, il Consiglio di Stato ha rimesso tutte le istanze dinanzi al TAR Lazio ai fini della “sollecita fissazione del merito del primo grado” con ordinanza n. 4643 del 20.09.2018.
La predetta ordinanza collegiale, non ha inciso sugli effetti di quello stesso precedente provvedimento, ovvero la partecipazione alle prove concorsuali, limitandosi invece ad accogliere le ulteriori e numerose richieste di ammissione con riserva al medesimo concorso “ai soli fini della sollecita fissazione del merito”. Io tuttavia, avevo già preso parte al concorso in parola, di fatto acquisendo il diritto a rientrare nella graduatoria GMRE 2018 con riserva, almeno fino alla sentenza di merito, come di fatto accadeva per numerosi altri docenti che attinti dagli stessi identici provvedimenti miei, venivano correttamente e giustamente inseriti nelle graduatorie gestite da altri Uffici Scolastici Regionali per tutte le classi di concorso. Infatti come per questi docenti, anche per me il Consiglio di Stato non ha mai negato l’inserimento nella Graduatoria di Merito, limitandosi al contrario a rilevare che non avrebbe potuto accogliere tutte le istanze cautelari sino ad allora presentate, per non incorrere nel rischio di snaturare la specialità del concorso.
Tuttavia, come noto, io avevo già ottenuto l’ammissione al concorso straordinario, e dunque avevo già preso parte alla procedura concorsuale speciale, di fatto maturando il diritto certo e inequivocabile all’inserimento nella Graduatoria di Merito (con riserva di conferma nel merito, appunto).
Restano del tutto ignote le cause e le ragioni per cui, l’Amministrazione Scolastica Pugliese, in spregio dei più elementari principi di buona fede, buon andamento e correttezza si sia sostituita al Consiglio di Stato arbitrariamente (e illegittimamente) decidendo che l’ordinanza n. 4643/2018 mi negasse il diritto ad essere inserito nella G.M. negandomi, da quasi tre anni, per un’erronea interpretazione dell’ordinanza collegiale, importanti chance di carriera professionale.
Il mio diritto è unicamente sottoposto ad una condizione risolutiva, rappresentata dall’eventuale rigetto delle domande pendenti innanzi al Giudice Amministrativo: fino a che non si avveri questa condizione, dunque, l’amministrazione scolastica, non detiene il potere di decidere arbitrariamente nel merito.
Nel processo amministrativo lo strumento cautelare è volto ad impedire possibili danni non riparabili, che potrebbero scaturire dalla produzione degli effetti del provvedimento o del comportamento (attivo o inerte) dell’amministrazione, nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, dato che l’impugnazione di un provvedimento amministrativo, non ne sospende, automaticamente, l’esecutività. Infatti, l’ordinanza cautelare rappresenta, tradizionalmente, lo strumento per sospendere l’efficacia di un provvedimento amministrativo impugnato davanti al giudice amministrativo. L’esigenza di garantire che il privato ricorrente non soffra del tempo necessario ad una pronuncia satisfattiva, è espressione del più generale principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, rinvenibile negli artt. 24 e 113 Cost., nonché dal principio del giusto processo di cui all’art. 111 Cost., mutuato dall’ordinamento comunitario, in base al quale, tra l’altro, occorre assicurare ai cittadini una durata ragionevole dei giudizi, nonché, negli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.”
Sebbene, allo stato, non v’è motivo di dubitare che l’Amministrazione, o il funzionario responsabile del procedimento (il quale, ai sensi degli artt. 28 Cost. e 2043 c.c. è direttamente responsabile degli atti compiuti in violazione di diritti), intendano sottrarsi in qualunque modo all’esecuzione di un proprio dovere d’Ufficio, ritengo doveroso informarVi che il mancato adempimento rischia di compromettere il mio pieno, e pacifico, diritto all’inserimento (con riserva) nella Graduatoria di Merito a seguito della partecipazione al concorso straordinario 2018.
Alla luce di tanto, vi chiedo di dare ordine all’USR per la Puglia (che resta in silenzio davanti alle mie centinaia di PEC) di adempiere al comando giudiziale contenuto nell’ordinanza cautelare 05997/2018 che accoglie l’istanza, con ogni effetto di legge, poiché sono anche impossibilitato a ricorrere al TAR in quanto avendo già un giudizio cautelare, perderei soldi e tempo poiché il tar rigetterebbe subito per ricorso analogo a quello che già mi dà diritto di entrare in graduatoria con riserva almeno fino alla sentenza di merito.
Distinti saluti
Luca Di Leva
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