Pubblichiamo la nota n. 6513 del 4 settembre, ad integrazione e chiarimento della nota n. 5837 del 31 luglio 2012, con la quale il Ministero specifica che i punteggi derivanti dalle norme sul salva-precari, spettano sia per l’aggiornamento delle graduatorie permanenti della provincia in cui sono inseriti gli aventi diritto, sia per l’inclusione nella terza fascia delle graduatorie di istituto di altra provincia, per il successivo inserimento nella graduatoria permanente della medesima provincia.
La nota
Prot. n. AOOODGPER 6513
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
Uff. III
Roma, 04/09/2012
Oggetto: Concorso per soli titoli per l’accesso ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA della scuola, di cui all’art. 554 del D.L.vo n. 297/94.
Ad integrazione e chiarimento della nota n. 5837 del 31 luglio 2012, avendo riscontrato interpretazioni di diverso tenore da parte di alcuni Uffici Territoriali si specifica che i punteggi acquisiti a qualsiasi titolo, ivi inclusi quelli previsti dalla Legge 167 del 24 novembre 2009, art. 1 cc. 2, 3 e 4, e relativi DD.MM. di attuazione (salva-precari), spettano agli aventi diritto tanto all’atto dell’aggiornamento delle graduatorie permanenti della provincia in cui sono inseriti, quanto a coloro che chiedono l’inclusione nella terza fascia delle graduatorie di istituto di altra provincia, per il successivo inserimento nella graduatoria permanente della medesima provincia.
f.to. IL DIRETTORE GENERALE
Luciano Chiappetta