24 CFU e titolo di studio valgono l’abilitazione, facciamo il punto sulle sentenze

La questione relativa alla possibilità di essere inseriti nella prima fascia delle graduatorie GPS e nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto per le classi di concorso d’interesse è ormai stata ampiamente esaminata da diversi Tribunali del lavoro e ne è derivato un prevalente orientamento positivo.

Possiamo ricordare in tal senso il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, di Avezzano, che a seguito di una attenta ricostruzione della normativa interna ed unionale, ha osservato che il Legislatore ha manifestato la volontà di attribuire un nuovo significato al termine “abilitazione” in specifici settori disciplinari in quanto ha riconosciuto valido per la partecipazione ai concorsi il possesso del titolo di laurea abilitante ed il conseguimento dei 24 CFU ovvero l’espletamento dei tre anni di servizio e non solo i percorsi TFA, PAS e SSIS.

Pronunzie conformi sono state emesse anche dal Tribunale di Messina in un’ordinanza del 28/09/2021 ed in una successiva ordinanza del 18/08/2022, la n. 17889/2022, nonché nella sentenza n. 424/2022 in cui vengono richiamate, tra l’altro, la L. 107/2015 ed il D. Lgs. 59/2017 e viene rilevato che non può essere effettuata una discriminazione tra chi ha potuto usufruire dell’abilitazione a mezzo di corsi che non sono più attivi e chi questa possibilità non l’ha avuta.

Inoltre, viene identificata come parte legittimata passiva il Ministero dell’Istruzione quale datore di lavoro in base all’art. 16, primo comma lett. f, del D. Lgs. 165/2001 anche in riferimento alla sentenza n. 32166/ della Suprema Corte.

Stessa riflessione fatta dal Tribunale di Messina si ritrova nella sentenza della Corte di Appello di Ancona del 13 aprile 2022, che ha ribaltato la pronunzia negativa del Tribunale di Ascoli Piceno, affermando che non si può condividere un principio discriminatorio per cui chi in passato ha potuto conseguire l’abilitazione avrebbe più diritto rispetto a chi successivamente, pur volendolo, non si è potuto abilitare.

Secondo il ragionamento seguito dalla Corte di Appello, il Legislatore ha voluto equiparare il possesso del titolo e dei 24 CFU o dei tre anni di servizio non solo al fine strumentale di accesso ai concorsi, ma in virtù del valore intrinseco di tali titoli.

Altre interessanti riflessioni, che in un certo senso specificano quanto detto dalla Corte di Appello, si possono leggere in una sentenza del Tribunale di Roma dove viene fatto riferimento anche alle norme unionali relative alle qualifiche professionali.

In particolare, secondo il Tribunale di Roma, nelle professioni regolamentate (tra cui rientrano quelle in esame) il possesso della qualifica professionale è requisito idoneo e sufficiente all’esercizio della professione stessa ed i titoli di laurea rilasciati e/o riconosciuti dallo Stato italiano, quali titoli di formazione, rientrano nella definizione di qualifiche professionali necessarie; mentre le procedure definite “abilitanti” dallo Stato italiano, non costituendo una “formazione regolamentata”, ma solo un procedimento gestionale proprio dello Stato italiano, non rilevano ai fini della possibilità o meno di esercitare la professione.

Il quadro giurisprudenziale sembra abbastanza completo nelle motivazioni e nell’analisi del diritto interno ed unionale a sostegno della sufficienza del possesso del titolo abilitante più i 24 CFU (o dell’espletamento dei tre anni di servizio) per l’inserimento nella prima fascia delle graduatorie GPS e nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto ed il breve excursus, che non vuole avere alcuna pretesa di completezza avendo riportato sinteticamente solo alcune sentenze od ordinanze, fornisce uno spunto di riflessione concreto in merito.

Gli interessati che vogliono approfondire la propria questione ed eventualmente rivendicare il proprio diritto ed essere poi inseriti in prima fascia delle GPS, possono compilare il form che segue che non è vincolante ma consentirà di analizzare la vostra situazione e proporre un’eventuale azione legale.

Compila il form: https://forms.gle/ySkscoyPxuVqMCNS8 

La Redazione nei prossimi giorni organizzerà alcune call con legali esperti in Diritto del Lavoro e Scolastico al fine di fare il punto sulla questione, per essere ricontattati è dunque necessario compilare il form

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