Incarichi e supplenze 2016/17, ATTENZIONE ecco cosa occorre sapere

Si lavora ai calendari per le nomine dei precari, ecco cosa occorre sapere per non essere depennati dalle graduatorie.

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Il nuovo anno scolastico sta per iniziare e come al solito mancano i docenti. Come tutti gli anni il MIUR ricorrerà ai supplenti, al personale precario. Gran parte dell’Istruzione in Italia poggia proprio sul lavoro di questi docenti e non dimentichiamolo, del personale ATA, ovvero Assistenti Tecnici, Assistenti Amministrativi e Operatori Scolastici (ex bidelli).

Le varie scuole, nei prossimi giorni, inizieranno a scorrere le graduatorie di istituto e a convocarli o attraverso una mail, oppure attraverso il telefono, a loro sarà proposta una supplenza breve, oppure annuale, quest’ultima può essere sino al termine delle attività didattiche, oppure fino al 30 giugno e ancora fino al 31 agosto del 2017.

Non sempre il personale iscritto nelle graduatorie riesce a coprire i posti vacanti, in caso di esaurimento delle graduatorie si ricorre alla Messa a Disposizione – MAD, alla quale proprio nei giorni scorsi abbiamo dedicato uno speciale.
Sugli incarichi e supplenze, in questi giorni il MIUR ha emanato la Nota 24306 – Istruzioni e indicazioni operative supplenze personale docente educativo ed ata a. s. 2016-2017, quali sono le parti importanti che devono conoscere i docenti precari e il personale ATA per non incorrere in errori e quindi al depennamento dalle graduatorie?

Di seguito le norme comuni contenuti appunto dalla nota 24306

Viene precisato chiaramente che, oltre a poter lasciare una supplenza al 30 giugno per una al 31 agosto, è anche consentito rinunciare ad uno “spezzone” per accettare una supplenza su posto intero sino al 30 giugno o 31 agosto, purché all’atto della convocazione non vi fossero cattedre o posti interi. È fatta salva comunque la possibilità del completamento orario.

Le deleghe ad accettare la nomina possono essere conferite a terzi o direttamente all’amministrazione.

All’atto della stipula del contratto a tempo determinato, analogamente a quanto avviene per le assunzioni a tempo indeterminato, i lavoratori possono immediatamente fruire degli istituti giuridici contrattuali previsti dal CCNL, per cui non occorre prendere servizio (aspettativa, congedo, etc…).

Si conferma che il diritto alla proroga (in caso di assenze successive del titolare intervallate solo da giorno libero e/o festivo), previsto dal regolamento dei docenti, è valido anche per il personale ATA.

Si precisa, analogamente a quanto indicato lo scorso anno, che la priorità nella scelta della sede (L. 104 art. 21 e 33) si attiva solo all’interno dei posti spettanti (come durata e quantità di ore) nel senso che se si è in posizione utile per un posto al 30/6 non si può scegliere prioritariamente su quelli al 31/8 e così via. La priorità prevista dall’Art. 33 comma 5 e 7 (assistenza a familiare) opera solo per le scuole del comune di residenza del familiare da assistere e, solo nel caso non vi siano posti, per le scuole di un comune viciniore all’interno della stessa provincia.

Per quanto riguarda le riserve Legge 68/99 si precisa che la quota del 50% va calcolata solo sui posti interi (sia al 30/06 che al 31/08) nei limiti della capienza del contingente provinciale di riserve.